Articolo 1-
Durata e denominazione
1.1 E’ costituita a tempo indeterminato per volontà di Centro Studi Eras Forum, dott. Roberto RAMUSCELLO, avv. Bianca FIORENZANO, signori Rocco BRONTE e Davide ROCCARO una Fondazione denominata FONDAZIONE S.I.A. Salute in Azione ETS – in breve “FONDAZIONE S.I.A. ETS” (di seguito la “Fondazione”).
1.2 La Fondazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione ETS.
Articolo 2-
Sede
2.1 La Fondazione ha sede legale in Milano. La variazione dell’indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 9 del presente Statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 117/2017.
2.2 Delegazioni, uffici e sedi operative potranno essere Costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Articolo 3-
Scopo e attività
3.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale. In particolare la Fondazione ha lo scopo di favorire la diffusione e l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche al fine di migliorare la salute delle persone e di contribuire allo sviluppo alla sostenibilità del servizio sanitario nazionale.
3.2 La Fondazione intende perseguire le suddette finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale riconducibili ai settori di cui all’articolo 5, del D.Lgs. 117/2017, lettere d, g, h, i, u e w:
-
educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) formazione universitaria e post-universitaria (lett. g)
-
ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h)
-
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e di promozione e diffusione della cultura (lett. i)
-
attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. u)
-
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale (lett. w)
3.3 La Fondazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:
a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale avente ad oggetto tematiche attinenti alle linee di azione della Fondazione
b) istruzione, educazione, formazione professionale, universitaria e post-universitaria, in particolare attraverso la progettazione e realizzazione di attività di educazione continua in medicina (ECM), conferenze, convention, seminari, meeting, anche a distanza, prodotti editoriali e digitali
c) promozione tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale attraverso attività di divulgazione, sensibilizzazione pubblica delle persone dei cittadini e advocacy istituzionale
d) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale finalizzate promuovere l’alfabetizzazione scientifica, la tutela della salute delle persone, lo sviluppo e la sostenibilità del servizio sanitario nazionale e attività e iniziative a sostegno di persone svantaggiate, finalizzate alla tutela della salute e all’equità di accesso ai servizi sanitari.
3.4 Nello svolgimento delle attività di interesse generale la Fondazione opera attenendosi alle seguenti linee di azione:
a) diffondere la consapevolezza sull’importanza dello sviluppo di un servizio sanitario nazionale frutto della collaborazione tra pubblico e privato al fine di tutelare e garantire la salute anche alle future generazioni, tenuto conto che la sanità è una grande leva fondamentale per lo sviluppo economico del Paese
b) interagire con gli organi politico-istituzionali al fine di garantire tutte le persone il diritto alla tutela della salute, ridurre iniquità e diseguaglianze, e favorire l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni professionali, manageriali e politiche che riguardano la salute delle persone, oltre che guidare le scelte di cittadini e pazienti
c) promuovere misure per l’integrità e la trasparenza in sanità
d) promuovere un’assistenza sanitaria e sociale ad elevato valore per il paziente, contribuendo a migliorarne sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza, equità, coinvolgimento di cittadini e pazienti
e) favorire l’integrazione multi-professionale e degli interessi di tutti gli attori della sanità per la miglior tutela della salute dei cittadini
f) diffondere tra studenti e professionisti sanitari una pratica clinica basata sulle evidenze, centrata sul paziente, consapevole dei costi e ad elevato valore
g) promuovere una rigorosa valutazione delle tecnologie sanitarie sviluppate, al fine di favorire l’introduzione di innovazioni di provata efficacia
h) migliorare rilevanza, qualità metodologica, etica e integrità della ricerca biomedica, clinica e sanitaria, al fine di ridurre gli sprechi ed aumentarne il valore
i) promuovere l’educazione continua in medicina (ECM) come processo di auto-apprendimento permanente integrato nell’attività professionale
m) diffondere informazioni indipendenti sull’efficacia, appropriatezza sicurezza degli interventi sanitari, affinché le persone possano effettuare scelte condivise e consapevoli sulla propria salute.
La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità e per lo svolgimento delle attività può collaborare con enti pubblici privati e aderire a organismi locali, nazionali e internazionali.
3.5 Per il raggiungimento dei propri scopi statutari e in modo strumentale e secondario rispetto allo svolgimento delle attività di interesse generale, la Fondazione può tra l’altro:
a) partecipare ad enti, associazioni, fondazioni o altre organizzazioni, la cui attività sia diretta, anche indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari, potendo anche concorrere alla loro costituzione
b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statutari
c) stipulare ogni atto o contratto utile o necessario, anche per il finanziamento delle attività deliberate, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’assunzione di prestiti o mutui a breve o a lungo termine, l’acquisto o la cessione anche finanziaria di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, anche trascrivibili in pubblici registri, sia con enti pubblici sia con soggetti a loro privati
d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice a qualsiasi titolo
3.6 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
3.7 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 4–
Patrimonio e Fonti di Finanziamento
4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito da:
a) dal Fondo di dotazione
b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio
c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio
d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi
e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:
a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio
b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo
c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall’incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione
d) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio
e) i proventi, i ricavi e le entrate derivanti dalle attività di interesse generale o dalle attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017
f) le raccolte di fondi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
g) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione nei limiti di cui al D. Lgs. 117/2017.
Articolo 5 —
Organi della Fondazione
5.1 Sono organi della Fondazione:
a) i Fondatori Costituenti
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Comitato d’indirizzo
d) il Presidente e il Vice Presidente
e) eventualmente, il Tesoriere
f) l’Organo di controllo.
5.2 Tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese, ad eccezione dei membri costituenti il Consiglio di Amministrazione, l’Organo di Controllo ed eventualmente del Tesoriere ai quali potrà essere riconosciuto un compenso proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.
Articolo 6-
Fondatori Costituenti
6.1 Sono Fondatori Costituenti l’associazione Centro Studi Eras Forum, il dott. Roberto RAMUSCELLO, l’avv. Bianca FIORENZANO, i signori Rocco BRONTE e Davide ROCCARO.
Articolo 7-
Consiglio di Amministrazione
7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, di seguito anche solo Consiglio, composto da un numero di quattro membri, tutti rieleggibili, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato o per il minor periodo stabilito all’atto della loro nomina.
7.2 Il primo Consiglio di Amministrazione indicato nell’Atto Costitutivo.
7.3 Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i membri rimanenti provvederanno alla sostituzione sino al raggiungimento del numero previsto dal precedente art.7.1 del presente statuto. I membri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. Se il Consiglio in carica è stato nominato a tempo indeterminato, i consiglieri nominati in sostituzione dovranno essere riconfermati alla scadenza del primo biennio dalla loro nomina.
7.4 Qualora abbiano a cessare contemporaneamente tutti i membri costituenti il Consiglio, senza che abbiano provveduto alla nomina di un nuovo consiglio, i Fondatori Costituenti provvederanno alla sostituzione dell’intero Consiglio.
7.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.
Articolo 8-
Competenze del Consiglio di Amministrazione
8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:
a) stabilisce gli indirizzi dell’attività della Fondazione individuando i progetti da attuare
b) redige la relazione annuale sull’attività, ne predispone e ne esegue i programmi
c) redige ed approva annualmente entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed eventualmente quello sociale se redatto, ed entro il mese di dicembre quello preventivo
d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, nei limiti in cui sono ammesse e definisce la struttura operativa della Fondazione
f) nomina i membri del Comitato di indirizzo
g) conferisce incarichi professionali
h) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente
i) sottoscrive contratti di diversa natura
j) nomina il Tesoriere, determinandone i poteri e le facoltà
k) delibera sull’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari
l) amministra il patrimonio della Fondazione
m) delibera le modifiche dello statuto
n) delibera le operazioni straordinarie
o) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all’estero
p) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio
q) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni
r) delibera sugli argomenti attribuiti dallo statuto alla sua competenza.
8.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, può avvalersi di consulenti.
Articolo 9 –
Riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purchè in Italia o in altro stato dell’Unione Europea.
9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o dal Vice Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri costituenti l’Organo di Controllo.
9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.
9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice presidente. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.
9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Articolo 10 –
Presidente Vice presidente
10.1 La legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente su dichiarazione dello stesso Vice presidente.
10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne segue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
10.3 In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
10.4 Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio, ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
10.5 Il Vice presidente sostituisce e fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Articolo 11-
Il Tesoriere
11.1 Il Tesoriere può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra coloro che fanno parte del Consiglio medesimo, ma relaziona direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La durata dell’incarico è di tre esercizi e può essere confermato. Il Tesoriere:
a) riceve e custodisce gli importi dei contributi, delle largizioni ed i versamenti effettuati in favore della Fondazione per qualsiasi altro titolo
b) su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione potrà provvedere ai pagamenti, aprire conti correnti presso Istituti Bancari e presso l’Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti entro i limiti delle disponibilità esistenti sui conti correnti, richiedere il rilascio di fidejussioni a favore di garanzia di obblighi assunti dalla Fondazione e, per l’effetto di vincolare, se richiesto, i fondi terzi
c) collabora con il Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Fondazione e predispone i dati per le proposte di bilancio preventivo e consuntivo
d) ha altresì l’obbligo di tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Presidente, al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente statuto e se autorizzato, può avvalersi delle prestazioni professionali di consulenti esterni.
11.2 Fino a quando il Tesoriere non viene nominato, le attività di cui all’art. 11.1. sono svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo incaricato.
Articolo 12-
Comitato di indirizzo
12.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato di indirizzo per lo svolgimento delle seguenti attività:
-
funzioni propositive o istruttorie nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione
-
proporre l’istituzione di comitati di studi al Consiglio di Amministrazione, al quale resta la competenza di approvarne o determinarne numero e composizione, dei membri e coordinamento e supervisione dei lavori dei comitati di studi
-
funzioni di attuazione delle delibere del consiglio medesimo, purché non richiedano la rappresentanza verso i terzi della fondazione, non siano materia di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non richiedano poteri di spesa non autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
12.2 Il Comitato di indirizzo può essere composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) membri. Possono essere membri del Comitato di indirizzo qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica, giuridica o ente, ancorché privo di personalità giuridica, che possa apportare confronto e collaborazione al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Si applicano le medesime cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art.7.5 del presente statuto. Ne fanno parte di diritto i quattro membri del Consiglio di Amministrazione. Gli altri membri, di seguito membri esterni, verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo di undici. Il Presidente ed il Vice presidente del Comitato di indirizzo saranno nominati dai componenti del Comitato stesso. I membri esterni del Comitato di indirizzo, durano in carica per tre esercizi e possono essere rinominati.
12.3 Esso è disciplinato quanto ad organizzazione ed attività da un atto regolamentare del Consiglio di Amministrazione nel quale sono anche contenute le eventuali deleghe relative.
Articolo 13-
Organo di controllo
13.1 L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito in sede di nomina. I membri dell’organo di controllo sono nominati dai Fondatori Costituenti. Tutti i membri dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Legali. Le riunioni dell’organo di controllo, se nominato in forma collegiale, devono essere convocate con le modalità indicate per il Consiglio e sono validamente costituite quando presente la maggioranza dei suoi componenti o, in caso di mancata convocazione, quando sono presenti tutti i suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
13.2 La durata dell’incarico è di tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e i suoi componenti possono essere riconfermati.
13.3 L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e decreto dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso è può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti.
13.4 L’organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee lancio guida ministeriali. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
13.5 I membri dell’organo controllo possono procedere, anche individualmente ed in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
13.6 L’organo di controllo ha inoltre il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e l’esistenza dei beni di proprietà della Fondazione, nonché di predisporre la relazione annuale al bilancio consuntivo della Fondazione.
Articolo 14-
Gratuità delle cariche sociali
14.1 Ad eccezione di quanto previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione, per il Tesoriere e per l’Organo di Controllo, tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.
14.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi su menzionati.
Articolo 15-
Esercizio Finanziario, Bilancio, utili e avanzi di gestione
15.1 L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario strumentale delle attività diverse e nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota esplicativa.
15.2 Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D. Lgs. 117/2017.
15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 16-
Scioglimento
16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.
16.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa disposizione di legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 17-
Norme applicabili
17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.lgs. 117/2017 e altre norme di legge in materia.
F.to Roberto Ramuscello
F.to Bianca Fiorenzano
F.to Davide Roccaro
F.to Rocco Bronte
F.to Valentina Montalbano
F.to Tiziana Caovilla
F.to Matteo Farassino Notaio
